Esonero IVS: aumento da 07/2023
Mediante il messaggio 1932 del 24/05/2023 l’Inps comunica e dà seguito a quanto previsto dall’articolo 39 comma 1 del decreto legge n. 48 del 04/05/2023 (c.d. decreto Lavoro), decreto che ha previsto per i periodi di paga dal 01/07/2023 al 31/12/2023 l’aumento dell’esonero ivs a carico del lavoratore, questo aumento consiste di 4 punti percentuali, senza aver effetto sul rateo di tredicesima.
Restano invariati il limiti degli imponibili mensili, utili per individuare la corretta misura dell’esonero, di seguito riportati per conoscenza:
- Esonero 2% = retribuzione imponibile non superiore ad €2.692,00
- Esonero 3% = retribuzione imponibile non superiore ad €1.923,00
Successivamente al decreto Lavoro, i nuovi importi dell’esonero:
- Esonero 6% = retribuzione imponibile non superiore ad €2.692,00
- Esonero 7% = retribuzione imponibile non superiore ad €1.923,00
Per quanto concerne la tredicesima mensilità, come espresso dal decreto Lavoro, resta tutto invariato:
- Esonero 2% = retribuzione imponibile tredicesima mensilità non superiore ad €2.692,00
- Esonero 3% = retribuzione imponibiletredicesima mensilità non superiore ad €1.923,00
Tredicesima erogata mensilmente:
- Esonero 2% = retribuzione imponibile rateo tredicesima non superiore ad €224,00
- Esonero 3% = retribuzione imponibile rateo tredicesima non superiore ad €160,00
Come specificato dall’ Inps nel messaggio 1932/2023, quanto sopra espresso ha validità nei periodi di paga da Luglio 2023 a Dicembre 2023.
L’aggiornamento provvede automaticamente ad applicare le nuove aliquote dell’esonero IVS, pertanto l’utente non deve operare alcun intervento.