Nuovo regime contributivo dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi D.lgs. 36/2021
Con la presente versione è possibile gestire gli Sportivi come previsto dal D.Lgs 36/2021 di cui le modalità operative sono indicate nelle Circolari INPS 88/2023 e 91/2023.
In fase di conversione archivi vengono inseriti automaticamente:
Personale subordinato
- Le nuove descrizioni dei codici “Tipo Lavoratore” ST e SZ;
- La nuova descrizione del codice “Tipo Contribuzione” L1;
- I nuovi codici di categoria
Le aliquote previdenziali non sono cambiate (33% presente nelle tabelle previdenziali altro ente settore Spettacolo + 5,17% presente nelle Tabelle previdenziali INPS).
Personale parasubordinato
- I nuovi codici Tipo rapporto
Ricordiamo che per gli sportivi deve essere indicata anche la franchigia fiscale di Euro 15.000 presente nei Dati fiscali.
Nei dati previdenziali del personale parasubordinato è stato aggiunto il campo “Franchigia Previdenziale” dove l’utente deve indicare la franchigia di Euro 5.000.
L’inserimento di tali informazioni è a carico dell’utente.
E’ possibile utilizzare la funzione Variazioni selettive, presente in Dipendenti \ Funzioni di utilità, per l’inserimento massivo della franchigia di Euro 5.000.
Si precisa che la funzione verifica la presenza della franchigia fiscale di Euro 15.000 presente nei Dati Fiscali, in caso di sua assenza il programma non applicherà la franchigia previdenziale.
La tipologia dei contributi si suddivide tra:
- Personale non assicurato ad altre forme di previdenza (esempio codice Tipo Rapporto D1 o D4 ) per il quale si applicano due aliquote:
- una aliquota di base del 25 % che si applica sul 50% dei compensi al netto della franchigia di Euro 5.000;
- una aliquota aggiuntiva del 2,03 % (per le tutele di maternità, malattia e DISS-COLL) che si applica sul 100% dei compensi al netto della franchigia stessa.
- Personale assicurato presso altre forme di assistenza previdenziale obbligatoria o titolari di pensione (esempio codice Tipo Rapporto D3 o D6)
- una aliquota di base del 24 % che si applica sul 50% dei compensi al netto della franchigia di Euro 5.000;
L’onere contributivo è ripartito per 2/3 al datore di lavoro e per 1/3 a carico del personale.
L’abbattimento del 50% dell’imponibile da applicarsi sull’aliquota di base sarà valido fino al 31/12/2027 e dal 01/01/2028 si applicherà sul 100% dell’imponibile.
Entro le competenze del mese di novembre 2023 è possibile conguagliare i periodi, in cui è operativa la riforma dello Sport, da luglio ad ottobre 2023 da versare con il modello F24 entro il 18/12/2023.
Prima di eseguire il calcolo del compenso di novembre l’utente deve:
Predisporre una tabella previdenziale con validità 01/07/2023 – 31/12/9999 che abbia le nuove aliquote e i nuovi massimali INAIL da applicare al personale sportivo.
Prima di elaborare le competenze di novembre eseguire il calcolo degli arretrati presente in Altre elaborazioni \ Arretrato contributo sportivi dilettanti.
Il risultato viene memorizzato mensilmente in dettaglio nei Totali annuali del personale, Altri Totali Annuali, Totale contributi mensili INPS.