Applicazione Bonus L.143/2024
Con la presente versione è possibile applicare con la tredicesima mensilità il beneficio una tantum di Euro 100,00 riparametrato al periodo di lavoro, come previsto dall’art. 2 del D.L. 113/2024 convertito in L. 143/2024 e modificato dall’art.2 D.L. 167/2024. Nel caso di assenza della tredicesima mensilità (esempio operai edili o perché viene erogata mensilmente) il programma in automatico é predisposto per determinare il Bonus con le competenze di dicembre.
A differenza dei precedenti Bonus la sua applicazione scaturisce su richiesta del dipendente con l’autocertificazione in cui dichiara di averne diritto perché in possesso dei seguenti requisiti:
- Possedere un reddito complessivo annuo non superiore a Euro 28.000. Si precisa che il limite di reddito deve corrispondere alla somma dell’imponibile fiscale progressivo e di tutte le somme esenti fiscalmente e/o soggette imposta sostitutiva, esempio:
- Welfare / Fringe Benefit;
- Quote esenti relative al rimpatrio;
- Premi soggetti ad imposta sostitutiva.
Al fine di verificare le condizioni reddituali il lavoratore deve indicare nell’autocertificazione eventuali altri redditi percepiti nell’anno.
- Di avere a carico fiscalmente almeno un figlio/a.
Il programma in automatico oltre a controllare i requisiti precedentemente indicati verifica se l’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente è di importo superiore a quello delle detrazioni da lavoro dipendente (ex art. 13, comma 1, TUIR).
Per i dipendenti che ne fanno richiesta tramite l’autocertificazione l’utente deve selezionare il nuovo campo “Soggetto Bonus L.143” posizionato in Dati di base del dipendente – Agevolazioni.
Il programma in automatico verifica tutti i requisiti previsti dalla norma ed eroga il bonus con la tredicesima mensilità. In fase di conguaglio il programma in automatico ridetermina il Bonus e nel caso non siano più presenti tutti i requisiti previsti recupera il Bonus erogato.
Si precisa che:
- Il Bonus è rapportato ai giorni detrazioni dell’anno;
- Con Risoluzione 54/E del 13/11/2024 il Bonus erogato è compensabile nel modello F24 con il tributo 1703 e nei modelli F24 EP con il tributo 174E;
- Con Risoluzione 54/E del 13/11/2024 il Bonus recuperato viene indicato nella colonna importi a debito con il tributo 1703 e nei modelli F24 EP con il tributo 174E;
- Nel corpo del cedolino il Bonus L.143/2024 a credito viene esposto con la voce variabile 9057, la quota da restituire con la voce variabile 9058, inoltre nel corpo del cedolino viene esposto il reddito x Bonus L.143/2024;
- Per l’esposizione separata nel prospetto costi è stato creato il codice di costo 482 “Bonus L.143/2024”.
Modalità operative da eseguire prima di aprire la tredicesima mensilità:
- Inserire il codice fiscale del figlio/a indicato nell’autocertificazione:
- Alcuna variazione va eseguita per i dipendenti che già percepiscono le detrazioni fiscali per il figlio/a;
- Per i dipendenti che non percepiscono le detrazioni fiscali per i figli è sufficiente inserire il codice fiscale del figlio/a e selezionare il campo Primo figlio, non compilare la % Detrazione spettante
- In Dipendenti – Funzioni di utilità – Variazioni selettive – eseguire il comando massivo Soggetto Bonus L. 143/2024.
Esempio:
Inoltre, nel caso il dipendente indichi nell’autocertificazione altri redditi, si rammenta quanto segue:
- Aggiungere altri redditi dichiarati; Inserire il reddito in Detrazioni fiscali Altri redditi dichiarati.
- Inserire Reddito annuo dichiarato in sostituzione di quello determinato automaticamente; Inserire la cifra in detrazioni fiscali, si precisa che il reddito annuo dichiarato dovrà essere superiore al reddito calcolato automaticamente.
- Altri redditi da lavoro dipendente; Nel caso il dipendente provenga da un’altra azienda inserire le informazioni rilasciate con CU provvisoria in Dipendenti – Totali annuali – Immissione dati per conguaglio fiscale progressivo.
Si precisa che in tutti e tre le casistiche il programma ne terrà conto sia ai fini del Bonus ma anche nella determinazione delle detrazioni e ritenute fiscali.