Esonero 0,80% contributi IVS c\dipendente art.1 Lg. 234/2021
Con il presente aggiornamento la procedura viene implementata con l’esonero di 0,80 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore come previsto dall’articolo 1 comma 121 della legge 30 dicembre 2021 n.234.
Di seguito riportiamo parte dei riferimenti normativi, come riportato dalla circolare Inps 43 del 22/03/2022.
Riferimento Normativo
La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, legge di Bilancio 2022) ha previsto all’articolo 1, comma 121, che: “In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
Come previsto dal citato articolo 1, comma 121, della legge di Bilancio 2022, pertanto, l’esonero in trattazione è riconosciuto esclusivamente sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Per espressa previsione della norma, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Restano esclusi dal beneficio, come espressamente previsto dalla norma in esame, i rapporti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria. Inoltre, poiché l’esonero in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato in quanto trattasi di un’agevolazione usufruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza. Per le ragioni di cui sopra, la disciplina del predetto esonero non è sussumibile tra quelle disciplinate dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativa agli aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali. Pertanto, l’applicazione della predetta misura agevolativa non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
L’esonero in esame, valevole per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, consiste in una riduzione dello 0,8 per cento dell’aliquota di calcolo dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori, a condizione che la retribuzione imponibile, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
1.1 Operazioni preliminari
Visto e considerato la natura dell’esonero e le indicazioni operative fornite dall’INPS con la circolare n. 43 del 22/03/2022, si rendono necessarie alcune operazioni propedeutiche alla corretta gestione delle mensilità aggiuntive ed alla valorizzazione dei codici uniemens previsti:
- L024 = Retribuzione imponibile mensile
- L025 = Tredicesima mensilità
- L026 = Rateo/i della tredicesima mensilità
Pertanto, al fine di una corretta gestione occorre individuare tutte le voci variabili che gestiscono le mensilità aggiuntive sia di tredicesima che di quattordicesima (quali ad esempio 80, 84) e le voci degli emolumenti fissi per le paghe omnicomprensive dei ratei mensilità aggiuntiva come in gran parte degli stagionali e procedere come segue:
Per le voci variabili posizionarsi in Paghe / Tabelle / Voci Variabili
Selezionare la sezione Varie delle voci interessate relative alle mensilità aggiuntive, e spuntare la relativa casella a seconda del caso come in figura:
Per gli emolumenti fissi posizionarsi in tabelle / codifiche interne / emolumenti fissi
selezionale l’emolumento fisso
ed in tipologia dell’emolumento, selezionare la voce “Ratei Mens.Aggiuntive”
1.2 Procedure esecutive calcolo ARRETRATO
La funzione di calcolo dell’arretrato deve essere tassativamente lanciata con gli aggiornamenti automatici eseguiti.
Dopo aver eseguito gli aggiornamenti automatici, in Paghe / Altre Elaborazioni / Calcolo arretrato 0,8% IVS
- lanciare la funzione Calcolo arretrato 0,8% IVS;
- Effettuare la selezione interessata;
- Inserire il periodo arretrato di cui si vuole calcolare l’arretrato;
- Inserire il mese di esposizione dell’arretrato.
Il programma rilascerà un report con le mensilità elaborate, e per ognuna l’imponibile ed la quota dell’esonero, che verrà riportata nel cedolino indicato in fase di selezione.
PRECISAZIONE DIPENDENTI TRASFORMATI/MOVIMENTATI
In caso di trasformazione/movimentazione del dipendente avvenute nel corso dello stesso mese in cui si vuole effettuare il calcolo dell’arretrato, questo stesso andrà effettuato nel dipendente precedente all’evento di trasformazione/movimentazione.
Esempio:
dipendente 1 Rossi Bruno trasformato da PT a FT nel corso del mese, che diviene dipendente 8 Rossi Bruno
la funzione del calcolo arretrato deve essere eseguita sul dipendente 1 prima che per questi venga eseguita la trasformazione/movimentazione nel dipendente 8.
Si ribadisce che la sopracitata casistica fa riferimento ad eventi di trasformazione/movimentazione che avvengano nello stesso mese di elaborazione del cedolino.
1.3 Procedura esecutiva calcolo CORRENTE
Il calcolo della riduzione dello 0,80% corrente è automatica, pertanto l’utente non deve eseguire alcuna operazione; unica sua cura e responsabilità è il calcolo dell’arretrato, secondo le modalità già descritte nel paragrafo precedente.
Sul cedolino, nell’area ritenute sociali c\dipendente, saranno visionabili:
- la quota della riduzione del mese corrente;
- la quota della riduzione dei mesi precedenti;
- la quota della restituzione della riduzione del mese corrente;
Attenzione
la casistica della restituzione della riduzione 0,80% è limitata alla presenza delle seguenti condizioni nella stessa mensilità:
- uno o più eventi di movimentazione/trasformazione dello stesso dipendente (esempio da PT a FT, da TD a TI);
- nel cedolino del dipendente pre-movimentazione/trasformazione, ha ricevuto la riduzione;
- la totalità della retribuzione imponibile del dipendente per l’intera mensilità, supera la soglia limite di applicazione della riduzione.
La restituzione è una compensazione interna, difatti non interviene e non figura nell’Uniemens, si limita a recuperare quanto versato e non dovuto al dipendente.