Esonero IVS 2023 art.1, comma 281 L. 197/2022
Con il presente aggiornamento, per il periodo di retribuzione dal 01/01/2023 al 31/12/2023, l’esonero IVS a carico del dipendente previsto dal’art.1, comma 121, L. 234/2021 e successive modifiche è riconosciuto esclusivamente sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda i seguenti limiti retributivi:
- 2% a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non sia superiore ad € 2.692,00;
- 3% a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non sia superiore ad € 1.923,00.
Con Circolare 7 del 24/01/2023 l’INPS ribadisce come per i precedenti esoneri che i massimali mensili debbono essere maggiorati, per le competenze di dicembre del rateo di tredicesima mensilità.
Nel caso si preveda l’erogazione mensile di ulteriori ratei di mensilità aggiuntive oltre la tredicesima (esempio: quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione il controllo del massimale di 2.692,00 deve tenere conto anche del rateo di quattordicesima ma la % di esonero si applica distintamente sulla retribuzione mensile ordinaria e sul rateo di tredicesima tenendo conto dei limiti retribuzione per l’applicazione del 2% o del 3%.
A tal proposito ricordiamo quanto già da noi indicato con i precedenti esoneri, che le voci variabili utilizzate per l’erogazione delle mensilità aggiuntive di 13ma e 14ma, necessitano della personalizzazione (Voce di 13ma e Voce di 14ma) presente nel campo “Varie” come descritto nella nostra nota operativa, nella stessa è visualizzabile la personalizzazione necessaria nel caso di utilizzo di un emolumento fisso per erogare i ratei di mensilità aggiuntiva.
Si ricorda che tali personalizzazioni, sono necessarie per la corretta applicazione e calcolo dell’esonero IVS in oggetto.
Esposizione Uniemens
Per quanto attiene l’esonero nella misura del 2% si continuano ad utilizzare i codici già previsti nel 2022 che ricordiamo essere:
L094 – Esonero quota contributi previdenziali IVS corrente;
L095 – Esonero quota contributi previdenziali IVS corrente rateo tredicesima mensilità;
L025 – Esonero quota contributi previdenziali IVS tredicesima mensilità.
Per quanto attiene l’esonero nella misura del 3% i codici sono:
L098 – Esonero quota contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori art.1, comma 281 L. 197/2022 corrente;
L099 – Esonero quota contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori art.1, comma 281 L.197/2022 tredicesima mensilità;
L100 – Esonero quota contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori art.1, comma 281 L.197/2022 rateo tredicesima mensilità.
Arretrato esonero IVS
Gli utenti che avessero già elaborato le competenze di Gennaio 2023 senza poter applicare le nuove misure, possono, dopo aver eseguito l’aggiornamento automatico della mensilità di Febbraio 2023, eseguire la funzione “Calcolo arretrato” presente in Paghe \ Altre Elaborazioni \ Esonero IVS dipendente.